Lo statuto

ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile ê costituita, con sede in Parma (PR), via Moletolo, n.61/A c/o Inzani un’associazione che assume la denominazione "Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Manara".
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statui ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

SCOPO-OGGETTO
ART. 2
L'associazione è un centro permanente di vita associativa di carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3
L'associazione si propone di:
a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'atletica e al podismo;
b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
d) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

SOCI
ART. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e SOGGETTI COLLETTIVI che ne condividano gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

ART. 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
I soggetti collettivi che intendono diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.
All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

ART. 6
La qualifica di socio da diritto:
- A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- A godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- Al pagamento del contributo associativo.

ART. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata per la'nno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restitutita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

RECESSO - ESCLUSIONE
ART. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9
Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dagli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a 3 mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
c) che svolga o tenti di svoglere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.
Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro dei soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espuslione adottato dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE - FONDO COMUNE
ART. 11
L'Associazione trae le risorse econominche per il suo funzionamento e per lo sviluppo delle sue attività da:
a) quote contributi deli associati;
b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
c) eredità donazioni e legarti;
d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di sostegno di soecifi, anche finalizzati al sostegno di secifici e documentati finalizzati al sostegno di speifici e documentati programmi relizzati nell'ambito dei fini statuari;
e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoiscrizioni anche a premi;
i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
E' fatto divieto di ditribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvistito a favore delle attività statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE
ART. 12
L'esercizio va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.
In casi particolari dovuti a probelmatiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 13
Sono orgnai dell'associazione:
a) L'Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

ASSEMBLEE
ART. 14
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro Convocazione nella sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 15
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il rendiconto economico e finanziario;
b) procede alla elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscitto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio del Revisori dei Conti, se eletto o almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 16
Nelle assemblee - ordinario i straordinarie - hanno diritto al voto gli assocciati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.
In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.
In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocaizone, l'assemblea - ordinari e straordinaria - è regolermente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Non è ammesso il voto per delega.

ART. 17
L'Assemblea è straordinaria quandi si riunisce per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Assemblea.

ART. 18
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 19
Il Consiglio Direttivo è fatto da un miniomo di 5 a un massimo di 9 membri (possibilmente dispari) scelti fra gli asociati maggiorenni.
I compnenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal PResidente le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando vi sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
La convocaizone è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di 8 giorni prima dell'adunanza.
Lesedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzioni delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio previsto ed il rendiconto economico e finanziario;
c) predisporre i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'amministrazione e l'esclusione dell'Associazione;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri.

ART. 20
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più compnenti del Consiglio decadono dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti che rimangono in carica sino allo scadere dell'intero Consiglio: nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci che rimangono in carica sino alla successiva assemblea che ne delibera l'eventuale rattifica.
Ove decade oltre la metà dei membri.del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE
ART. 21
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.
Al Presidente è attribuita in via autonoma il potere di ordinara amministrazione e previa delibra del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
(qualora eletto)
ART. 22
Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre memmbri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 3 anni ed elegge al proprio interno il presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Asssemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA DEGLI ATTI SOCIALI
ART. 23
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento al Bilancio o Rendiconti Annuali.
Tali documenti sociali, conservati presso la disposizione dei soci per la consultazione.

SCIOGLIMENTO
ART. 24
In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.
In caso di sciglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di qui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n.662.

NORMA FINALE
ART. 26
Per quanto non è espressamente contemplato del recente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.